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Ordinanza — n. 21837/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for corruption as mere factual complaints and unconstitutional claims are rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Wang Yiyuan and Xue Sichen inadmissible. The defendants argued against their conviction for corruption under Articles 319 and 321 of the Penal Code, citing factual disputes and alleged legislative unconstitutionality. The court rejected these arguments, ruling that the appeals constituted mere complaints on facts and that the lack of differentiated sentencing for corruptors versus public officials was a valid criminal policy choice.

Regesto Legislator

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Art. 319, 321 cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints or political choices of the legislature are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual complaints rejection corruption conviction constitutional claim rejection criminal policy choice corruzione di pubblici ufficiali stranieri corruzione elettorale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 319 cod. pen.
Art. 321 cod. pen.
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente Wang con riguardo all'art. 321 cod. pen. nella parte in cui non prevede una differenziazione sanzionatoria della posizione del corruttore rispetto a quella del P.U.
art. 321 cod. pen
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente Wang con riguardo all'art. 321 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WANG YIYUAN nato il 26/02/1993 XUE SICHEN nato il 09/08/1988 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 46456/23 WANG + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.319-321 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati, nonché la memoria in data 5 aprile 2024 prodotta dalla Difesa di Wang; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di Wang (ribaditi con la citata memoria) e l'unico motivo del ricorso di Xue con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare pagg. 55 e ss. per Wang e 61 e ss. per Xue);

Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente Wang con riguardo all'art. 321 cod. pen. nella parte in cui non prevede una differenziazione sanzionatoria della posizione del corruttore rispetto a quella del P.U. corrotto, che la stessa è manifestamente infondata, trattandosi di scelte di politica criminale del legislatore; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec