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Ordinanza — n. 21836/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against summary judgment due to procedural time limit inapplicability for special prosecutor cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appeal was untimely under specific criminal procedure rules, but the court found these rules inapplicable because the case involved a summary judgment requested by a special prosecutor. Consequently, the court ruled that the procedural time limits for absent defense counsel do not apply to appeals against such summary judgments.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.: The extended time limit for appealing a defense counsel's judgment in absence does not apply to appeals against summary judgments requested by a special prosecutor, as the chosen procedure renders the absence irrelevant.

Parole chiave

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summary judgment procedure special prosecutor request appeal time limits defense counsel absence inadmissible appeal criminal procedure code procedural inapplicability procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023
pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNDARI ANTONINO nato a MESSINA il 11/09/1969 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; / N. 46437/23 CUNDARI OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello (relativa a condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nell'unico motivo proposto, attinenti alla violazione di legge in ordine alla rilevata intempestività dell'appello, sono manifestamente infondate giacché la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis