Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentencing due to mere equivalence of mitigating factors versus recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessive because mitigating factors were merely equivalent to, rather than prevailing over, the recidivism under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and failed to address the specific criteria used by the lower court judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal challenging the proportionality of a sentence based on the mere equivalence of mitigating circumstances versus recidivism is inadmissible if it fails to confront the specific criteria adopted by the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALEO CHRISTIAN nato a LIVORNO il 26/04/1980 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46407/23 Caleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0