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Ordinanza — n. 21834/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentencing due to mere equivalence of mitigating factors versus recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessive because mitigating factors were merely equivalent to, rather than prevailing over, the recidivism under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and failed to address the specific criteria used by the lower court judges.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal challenging the proportionality of a sentence based on the mere equivalence of mitigating circumstances versus recidivism is inadmissible if it fails to confront the specific criteria adopted by the trial judges.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Recidivism Mitigation Proportionality of Sentence Article 62-bis Penal Code motivi di cassazione riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
46407/23 Caleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
46407/23 Caleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALEO CHRISTIAN nato a LIVORNO il 26/04/1980 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46407/23 Caleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0