Italian Court dismisses appeal as mere factual censure and lacks specificity regarding non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the labor relationship false and failed to apply the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they constituted mere factual censure rather than legal arguments and lacked the necessary specificity required for admissibility at the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 316-ter cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on mere factual censure or lacking specific legal grounds are inadmissible as they do not challenge the legal reasoning of the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTE CIRO nato a MADDALONI il 15/06/1966 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 46402/23 INFANTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, relative alla pretesa insussistenza della responsabilità per il reato contestato dal momento che la falsità del rapporto di lavoro non sarebbe emersa dal compendio probatorio, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere censure in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2-3);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec