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Ordinanza — n. 21832/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic complaints fail to challenge specific appellate merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Nicotra and Adami inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's conviction for a crime under Article 340 of the Penal Code, arguing against the admissibility of witness Di Carlo's statements and telephone records. The court rejected these claims as generic repetitions of previously dismissed grievances and as lacking specific engagement with the appellate court's detailed reasoning on the crime's elements.

Regesto Legislator

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Art. 340 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must specifically challenge the appellate court's factual and legal reasoning; generic complaints or mere repetitions of prior rejected grievances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic complaints Article 340 penal code witness admissibility telephone records specificity requirement court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 340 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOTRA ANGELO nato a MISTERBIANCO il 11/06/1967 ADAMI MAURO nato a PADOVA il 30/10/1967 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 46396/23 NICOTRA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.340 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure dei ricorrenti che denunziano la violazione di legge con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Di Carlo, nonché dei tabulati telefonici, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove fa riferimento alla superfluità di entrambi gli elementi di prova a fronte dei risultati acquisiti aliunde;

Ritenuto inoltre che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono aspecifiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis