Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual findings without specific procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction by reinterpreting evidence and requesting new investigative steps, but failed to address the appellate court's factual reasoning. The court ruled that such arguments constitute an impermissible re-evaluation of facts rather than a valid procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals attacking the factual reconstruction of the crime without specific procedural grounds or concrete evidence of error are inadmissible as they amount to a prohibited re-evaluation of the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICUCCI MASSIMO nato a ROCCAPIEMONTE il 02/02/1969 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; I N. 46381/23 Picucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 aprile 2024; Esaminata altresì la memoria della parte civile Gibboni in data 10 aprile 2024; Ritenuto, quanto al primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che le doglíanze dedotte nel terzo motivo di ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, avendo peraltro i giudici di appello rappresentato la completezza del materiale probatorio raccolto e quindi l'inconferenza delle richieste di prova (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende