Cassation appeal dismissed as late; filed after 15-day deadline under Art. 585 c.p.p. without fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on October 11, 2023, exceeding the 15-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Nikholas Braz Berardi, sought annulment of a second-instance judgment rendered on September 18, 2023, but the final deadline for filing expired on October 3. The court determined the delay was not due to the appellant's fault, as the appeal was lodged after the statutory period had clearly elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal filed after the expiration of the 15-day period is inadmissible unless the delay is attributable to the appellant's fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZ BERARDI NIKHOLAS ASSIS nato il 10/06/1996 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av e a le parti;j udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46338/23 Braz Berardi
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Nikholas Braz Berardi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 11 ottobre 2023, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 18 settembre 2023, con motivazione contestuale. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 3 ottobre 2023 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2