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Ordinanza — n. 21827/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for excessive sentence severity due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment imposed an excessively severe sentence, but the Court found the grounds too generic. The Court ruled that appeals in this stage must explicitly cite legal reasons and factual data supporting the criticism while directly addressing the first-instance reasoning, which the appellant failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic complaints regarding sentence severity without explicit legal or factual grounds or a direct confrontation with the first-instance reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassazione Inadmissible Appeal Excessive Sentence Severity Specific Grounds Requirement First Instance Review Procedural Admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
46331/23 Roselli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSELLI EMANUEL MATTIA nato a RUVO DI PUGLIA il 28/09/1992 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46331/23 Roselli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure e senza confrontarsi realmente con le motivazioni della sentenza impugnata che, richiamando le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado, ha rilevato la mancata deduzione di elementi di novità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22