Criminal appeal dismissed for generic complaints on sentencing without specific legal or factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the complainant's grievances regarding sentencing were deemed totally generic. The appellant merely repeated the arguments from the lower court without providing specific legal reasons or factual data to support new claims. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaints are totally generic, merely repeating lower court arguments without scrutinizing the merit of the judgment with adequate reasoning or specific requests supported by legal and factual grounds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI MONSEN nato il 15/10/1952 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46316/23 Ouerghi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio (con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche) sono totalmente generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo (v. pag. 2), né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/