Cassation appeal dismissed as late; filed after 45-day deadline under Art. 585 c.p.p. without fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 45-day deadline set by the lower court. The appellant, Silvia Zanetti, submitted the request on November 7, 2023, well past the September 26, 2023, expiration date. The court found no evidence that the delay was caused by the appellant's fault, resulting in the dismissal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 61.0, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the statutory deadline is inadmissible unless the party proves they were not at fault for the delay.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI SILVIA nato a MASSA il 24/06/1964 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato partiTI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46305/23 Zanetti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Silvia Zanetti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 7 novembre 2023, ovverosia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 25 maggio 2023, con indicazione del termine per il deposito in giorni 45 ed effettivamente depositata il 16 giugno 2023. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 26 settembre 2023 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 61.0, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il