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Ordinanza — n. 21824/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to address merit, declaring it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Camara Lamin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's complaints generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal, lacking a substantive critique of the appellate court's reasoning. Consequently, the decision upheld the conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code and the mandatory revocation of conditional suspensions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 393-bis c.p.p.: Appeals must be specific and address the merits; generic complaints reproducing prior rejections without engaging the court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints repetitive arguments merit review conditional suspension revocation circostanza attenuante portata dell'errore materiale colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 393-bis c.p.p.
Art. 62-bis c.p.p.
Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo e quarto motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 337 cod. pen
46290/23 Camara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo e quarto motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARA LAMIN (CUI 0523D4S) nato il 20/02/1995 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46290/23 Camara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., non potendosi configurare un "errore di fatto" in cui l'imputato sarebbe incorso, ma, al più un errore di diritto non rilevante;

Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo e quarto motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nonché alla severità del trattamento sanzionatorio, non si confronta con la decisione, che ha logicamente argomentato sia in ordine alla negativa personalità emergente dai precedenti penali a fronte dell'assenza di elementi di positiva valutazione, sia alla gravità dei fatti che hanno richiesto l'intervento di numerosi agenti determinando così lo scostamento dal minimo edittale; Ritenuto infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che l'intervenuta condanna comporta ex lege la revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse in relazione alle due precedenti sentenze di condanna del Tribunale di Firenze;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d