Cassation court dismisses appeal as generic and based on expired limitation periods not properly considered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime and claimed the limitation period had expired before the appellate judgment. The court rejected these claims, finding the first argument merely repetitive of lower court reasoning and the second factually incorrect due to a two-year and three-month suspension period that interrupted the limitation clock.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and repetitive of lower court assessments, or if the appellant fails to account for statutory suspension periods that interrupt the limitation of actions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFFI CARLO nato a CODOGNO il 14/10/1968 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46273/23 Baffi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato (primo motivo di ricorso) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso con cui si rappresenta l'intervenuta prescrizione della contravvenzione ex art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 prima della pronuncia di appello, che esso è manifestamente infondato non essendosi tenuto conto del periodo di sospensione, pari ad anni due e mesi tre (in relazione alla sospensione del procedimento per messa alla prova, peraltro non conclusasi, e ai rinvii disposti su richiesta della difesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,