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Ordinanza — n. 21820/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21820/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of carrying a weapon, arguing the lower court erred on facts and sentencing. The court rejected these claims because the first two grounds constituted mere factual complaints unsuitable for cassation review, while the third lacked specific legal arguments beyond prior assessments.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of mere factual complaints or lack specific legal arguments, as such issues belong exclusively to the jurisdiction of the courts of first and second instance.

Parole chiave

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mere factual complaints inadmissible appeal cassation jurisdiction lack of specificity procedural costs circostanza attenuante risarcimento per atto illecito reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
46253/23 PASCUZZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUZZI SANDRO nato a SOVERIA MANNELLI il 12/04/1986 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 46253/23 PASCUZZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso, relativi alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione delle attenuanti generiche è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis