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Ordinanza — n. 21816/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Boabdesslam Mustapha inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appellant's arguments concerning the criminal conviction for damage under Article 337 of the Penal Code were manifestly unfounded. Consequently, the lower court's logical and coherent reasoning regarding the crime and sentencing was upheld without error.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is logical, coherent, and fully addresses the specific arguments presented by the interested party.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds criminal conviction Article 337 Penal Code court costs order azione civile violazione della legge sugli stupefacenti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
46235/23 BOABDESSLAM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
46235/23 BOABDESSLAM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOABDESSLAM MUSTAPHA nato il 02/11/1985 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 46235/23 BOABDESSLAM OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla configurabilità del reato di danneggiamento di cui al capo B) dell'imputazione nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso