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Ordinanza — n. 21814/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to meet procedural requirements for recidiva arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime and the denial of recidiva, but the court found the complaints generic and merely repetitive of previous territorial court reviews. Furthermore, the court ruled that arguments regarding generic mitigating circumstances were procedurally barred because they were not properly raised as grounds for appeal regarding recidiva.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and substantive; generic complaints or arguments not raised as specific grounds for appeal regarding recidiva are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints recidiva procedural generic mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural bar art. 606 cod. proc. pen. recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI NICCOLO' nato a MILANO il 20/05/1985 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 46232/23 GUARNIERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche, che queste ultime sono state già concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, la cui sussistenza non era stata invece dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis