Cassation court dismisses appeal as it constitutes a non-allowed re-reading of evidence and alternative fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction of the crime, but the court found this amounted to an impermissible re-reading of evidence rather than a legitimate challenge. The court upheld the lower court's global evaluation of all proof as logically sound and non-censurable in a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: An appeal that merely proposes an alternative factual reconstruction without genuinely engaging with the evidence constitutes a non-allowed re-reading and is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA CARMELO nato a CATANIA il 28/02/1968 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46225/23 Rapisarda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2