Cassation court dismisses appeal as generic grievances lack specific merit and fail to challenge appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing against the court's finding of consummated crime and lack of specific non-prosecution grounds. The court rejected these claims as generic reproductions of previously examined arguments without new substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must provide specific and reasoned arguments distinct from those already examined by the lower court; generic grievances lacking new scrutiny are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOYE IFEANYI nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 04/04/1996 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46223/23 Okoye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice - quindi la realizzazione nella forma consumata e non tentata - ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.;
Ritenuto inoltre che le doglianze sollevate con il quarto motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,