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Ordinanza — n. 21808/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific because arguments lack logical coherence regarding recidivism non-application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the non-application of recidivism, but the court found her arguments lacked logical coherence and failed to engage with the lower court's reasoning. Consequently, the specific nature of the appeal was rejected due to its inherent lack of logical consistency.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific because the arguments lack logical coherence and fail to confront the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity of grounds logical coherence requirement recidivism non-application court costs and fine recidiva nell'infrazione importanza del successo d'integrazione valutazione del reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
46216 /23 Capalbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
46216 /23 Capalbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPALBO MELANIA nato a RHO il 23/03/1982 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;n. 46216 /23 Capalbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/202