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Ordinanza — n. 21806/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jammoua Abdel Majid inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of theft, arguing against the court's finding of liability. The court rejected these claims because they were deemed totally generic, consisting merely of assertions without specific factual data or legal reasoning to support them.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking factual and legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal generic complaints specific arguments theft conviction Court of Cassazione procedural dismissal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
46207/23 Jammoua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
46207/23 Jammoua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAMMOUA ABDEL MAJID nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46207/23 Jammoua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/0