Italian Court dismisses appeal as generic complaints fail to challenge appellate merit findings on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic and merely repetitive of issues already examined by the lower court, lacking specific argumentation against the appellate court's factual and legal assessments. Consequently, the court upheld the conviction for the crime of theft, rejecting the claim that the appellate decision lacked sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must provide specific arguments challenging the lower court's factual and legal findings; generic complaints that merely reproduce previous criticisms without engaging with the appellate court's reasoned analysis are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGHAIER YOUSEF nato a CANTU' il 22/09/2000 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46205/23 Seghaier OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/