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Ordinanza — n. 21804/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to confront appellate court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding criminal liability, but the court found these complaints were merely generic reproductions of the appellate court's own arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to engage with the appellate court's linear and legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic reproductions of the lower court's reasoning and fail to confront the specific factual and legal evaluations made by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds violation of law defect of reasoning Cassation procedure criminal liability procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 385 cod. pen
46202/23 Rago OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO GIAN PAOLO nato a MILANO il 11/10/1971 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46202/23 Rago OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/