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Ordinanza — n. 21803/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints lack specific argumentation against appellate merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic and merely reproduced criticisms already examined by the territorial court without engaging with the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to adequately scrutinize the merit assessments made by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments challenging the lower court's reasoning; generic complaints that merely reproduce prior criticisms without engaging with the appellate court's detailed merit findings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specific argumentation merit findings procedural costs criminal appeal Cassation review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 337 cod. pen
46200/23 Caruso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO MICHELE nato a MILANO il 26/04/1974 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46200/23 Caruso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/0