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Ordinanza — n. 21801/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentence severity due to generic, non-compliant legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Valentina Beltrame inadmissible regarding excessive sentence severity. The appellant argued the sentence was too harsh, but the court found the grounds too generic to be examined in a legality proceeding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in legality proceedings must be specific; generic complaints regarding sentence severity without explicit legal or factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

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excessive sentence severity legality proceeding inadmissible appeal generic grounds Corte di Cassazione sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
46125/23 Beltrame OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
46125/23 Beltrame OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME VALENTINA nato a GALLARATE il 14/01/1992 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46125/23 Beltrame OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/