Cassation court dismisses prescription claim due to partial res judicata on sentencing liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner attempted to invoke prescription for the crime of theft while a partial res judicata already existed regarding sentencing liability. The petitioner argued for prescription under Article 640 of the Penal Code, but the Second Section of this Court had previously annulled the sentence solely on the punitive treatment aspect. The court ruled that the partial finality on liability precluded a new prescription claim, leading to the dismissal and an order for the petitioner to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; When a partial res judicata exists on sentencing liability, a subsequent claim of prescription for the underlying crime is inadmissible as it contradicts the established partial finality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMELI BATTANA ROBERTO ANTONINO nato a TORTORICI il 31/01/1964 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Armeli Battana Roberto Antonino; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il proposto ricorso è manifestamente infondato poiché propone il tema della prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. a fronte di giudicato parziale sulla responsabilità in esito alla sentenza del 30/03/2023 della Seconda Sezione penale di questa Corte che aveva disposto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Malventi, Rv. 274828);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 La Consiglier relatrice Il Presi nte