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Ordinanza — n. 21799/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded criticisms regarding sentencing and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing against the superfluous nature of additional evidence and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the territorial court had logically and coherently justified its decision based on the lack of need for further proof and the absence of recognized mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The court declares an appeal inadmissible when the grounds consist of manifestly unfounded criticisms regarding the sufficiency of evidence or the application of mitigating circumstances, provided the lower court's reasoning is logical and coherent.

Parole chiave

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manifestly unfounded criticisms Article 337 Penal Code generic mitigating circumstances superfluous probative integration inadmissible appeal court costs and fine logical coherence of reasoning riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
45575/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
45575/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGINOTTI FILIPPO nato a PARMA il 05/01/1969 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 45575/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione alla superfluità della integrazione probatoria nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec il 22 aprile 2024 Il Consigliere sore Il Presid Emilia Anna Gikra o Angelo Ca DEPOSATATA CANCEUVR‘A 3.1 02