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Ordinanza — n. 21798/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for tax fraud citing manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for tax fraud, arguing against the sentence and the denial of specific non-punishability causes. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting the territorial court's logical and coherent reasoning regarding the appropriateness of the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded grounds are inadmissible when the lower court has provided logical, coherent, and punctual motivation regarding the appropriateness of the sanction and the denial of non-punishability causes.

Parole chiave

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tax fraud conviction manifestly unfounded grounds inadmissible appeal non-punishability cause court costs award criminal procedure appeal sanction appropriateness remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
45468/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
45468/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATIF OUSSAMA nato il 06/10/1998 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 45468/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal primo giudice ed, in modo particolare, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere -estensore Il Presi te