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Ordinanza — n. 21790/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Febbraro Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court conviction for the crime of insulting the military under Article 337 of the Penal Code, arguing against the factual assessment of his conduct. The court ruled that the arguments presented were merely expressions of dissatisfaction with the factual evaluation of evidence rather than valid legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise admissible legal grounds; mere complaints regarding the factual assessment of evidence or alternative interpretations of witness testimony do not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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insulting the military Article 337 Penal Code inadmissible appeal factual assessment cassation grounds mere complaints procedural admissibility disobbedienza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/03/1987 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Febbraro Giuseppe; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti in merito alla idoneità minatoria della condotta risoltasi nell'aggressione a calci e pugni all'indirizzo dei militari;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 22 apr