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Ordinanza — n. 21789/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds regarding lack of translation of documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Destan Hamlet inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a decision by the Judge of the Investigation Phase in Turin regarding the non-translation of certain documents. The court rejected the appeal because the arguments presented were too generic and did not meet the specific requirements for challenging a remittal order.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a remittal order is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the particular legal or factual errors requiring the return of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds remittal order translation of documents procedural defect Corte di Cassazione spese processuali diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTAN HAMLET ( CUI 040PXHX ) nato il 16/08/1976 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO41.~.~Luul udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata trattandosi di devoluzione del tutto generica sul punto della mancata traduzione degli atti;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglieri relatore Il Presid te