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Ordinanza — n. 21786/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as mere reiteration of lower court arguments regarding aggravated conduct and non-punishment clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21786/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already fully evaluated by the District Court. The appellant, Carmela Principe, sought to challenge a conviction for crimes under Articles 337, but the court found her new arguments lacked logical merit. Consequently, the decision upheld the first-instance judgment on both the material and psychological elements of the offense while applying the non-punishment clause due to the aggravating nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal that constitutes a mere reiteration of arguments already exhaustively examined by the lower court without manifest illogicality is inadmissible, especially when the conduct is aggravated and the non-punishment clause applies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere reiteration of arguments non-punishment clause aggravated conduct psychological elements of crime rinuncia al dibattimento orale permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPE CARMELA nato a SALERNO il 14/08/1989 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carmela Principe; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sull'elemento materiale e su quello psicologico del reato e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della dinamica ingravescente della condotta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 La Consigliera relatrice Il Presid