Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning in criminal conviction for assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely assertive regarding alleged defects in the lower court's reasoning. The appellant argued for a lack of specific justification for the conviction of assault under Article 337 of the Penal Code, while the appellate court had already reconstructed the facts and distinguished the defendant's violent conduct from mere insult. The court rejected these arguments as insufficient for a cassation review, emphasizing that the lower court properly addressed the violence against agents and the statute of limitations issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds; generic assertions regarding the lack of reasoning or configurability of the crime are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/10/1990 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Regio Giuseppe; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato precisando come la violenza degli atti oppositivi dell'imputato, che sferrava calci e pugni agli agenti, non fosse sovrapponibile ad una mera condotta ingiuriosa. Né è fondata l'eccezione di prescrizione del reato per decorrenza del cd. termine interfasico - tra la sentenza di pkno grado e il decreto di citazione in appello -, termine sul quale incide la ritenuta recidiva infraquinquennale che determina un prolungamento del termine stesso che, pertanto, non era decorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r .tor Il Pres