Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic assertions regarding psychological elements of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely assertive rather than substantiated. The appellant challenged a conviction for violence under Article 337 of the Penal Code, arguing defects in the lower court's reasoning regarding the psychological element of the crime and the defendant's capacity. The court rejected these arguments, noting that the appellate court had already reconstructed the facts and determined that the voluntary cocaine intake did not exclude intent or culpability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic assertions regarding the psychological elements of a crime or the defendant's capacity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO ANTONIO NICOLA nato a SARNO il 24/12/1989 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dell'elemento psicologico del reato e di capacità dell'imputato.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato precisando come la recente assunzione di cocaina - ammessa dall'imputato e indicata come fattore scatenante della violenza contro persone e cose, che aveva determinato la chiamata della Polizia da parte dei congiunti, non sia idonea ad integrare né una condizione che esclude il dolo né una condizione di esclusione della colpevolezza, trattandosi di assunzione volontaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere relatore Il Presi