Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and complete lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bennardino Gaetano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a traffic offense, arguing the lower court failed to properly address mitigating circumstances and the specific danger created by his evasive driving maneuvers. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, noting that the lower court's reasoning was complete and logically sound on the elements of the crime and the denial of generic mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or alleging a lack of reasoning when the lower court's decision is complete and logically coherent are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDINO GAETANO nato a ALBANO LAZIALE il 05/06/1991 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bennardino Gaetano; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto d fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la situazione di pericolo che la condotta aveva determinato, circostanza ritenuta ostativa anche all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (l'imputato accelerava con manovra repentina per sottrarsi ad un controllo su strada schivando appena l'agente che gli aveva intimato l'alt);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 La Consiglier elatrice Il Presi