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Ordinanza — n. 21782/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21782/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANIELLO nato a SALERNO il 10/10/1986 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Romano Aniello; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità, nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità de.I fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21782/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata del constatato allontanamento, protrattosi per ore, pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione domanda d'asilo di rom inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANIELLO nato a SALERNO il 10/10/1986 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Romano Aniello; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità, nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità de.I fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata del constatato allontanamento, protrattosi per ore, pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r.Rlatore Il Pre