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Ordinanza — n. 21781/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Fiore Antonietta inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments against the conviction for violence under Article 337 of the Penal Code constituted only factual grievances rather than legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because it merely contested the factual evaluation of evidence without raising admissible legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of factual complaints or alternative assessments of evidence without raising admissible legal questions.

Parole chiave

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Article 337 Penal Code inadmissible appeal factual grievances legality jurisdiction violence against agents court costs Cassa delle ammende reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE ANTONIETTA nato a ROMA il 11/02/1976 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fiore Antonietta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare il collegamento tra la condotta violenta dell'imputata, che colpiva gli agenti con schiaffi al volto, e l'attività istituzionale in corso (controllo stradale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere e ensor Il Presidente