Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion due to generic and unfounded arguments regarding non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lanni Fulvio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for tax evasion under Article 385 of the Penal Code, arguing that the lower court failed to apply the non-punishability provision of Article 131-bis. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that the first instance correctly identified specific elements preventing a finding of lesser offensiveness based on the duration of the evasion and prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals against conviction for tax evasion are inadmissible if the grounds are generic and unfounded, as the lower court's application of non-punishability based on concrete elements like duration and prior record is legally sound.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANNI FULVIO nato a ROMA il 29/01/1974 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lanni Fulvio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata, protrattasi per ore, del constatato allontanamento oltre ai precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2022 Il Consigliere rerat re Il Presid nte