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Ordinanza — n. 21774/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints and lacks admissibility in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mercuri Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments against the lower court's conviction for recidivism were merely factual complaints rather than legal grounds, as the first-instance judge had already properly evaluated the defendant's criminal history and lack of rehabilitation. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present new legal issues worthy of review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based solely on factual disputes regarding recidivism or the application of non-punishment causes are inadmissible if the lower court already provided correct legal reasoning on these points.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility recidivism evaluation factual complaints rejection non-punishment cause Italian Supreme Court guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURI FABRIZIO nato a ROMA il 01/11/1975 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Mercuri Fabrizio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dì merito sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, la qualità dei precedenti penali (per stupefacenti e lesioni volontarie) oltre dall'applicazione di una misura di prevenzione, nell'anno 2020, sintomatici delle mancata interruzione, significativa di inversione della tendenza a delinquere; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la banalità delle ragioni allegate a sostengo dell'allontanamento, quale l'acquisto di sigarette per la madre, sia pure non deambulante); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglier rela re Il Presidente Ìi