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Ordinanza — n. 21772/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and non-appealed minor offense argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of necessity and the non-application of the minor offense provision. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, and the minor offense argument was not raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes regarding the existence of conduct or the non-application of a minor offense, which were not properly argued at the appellate level, are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints state of necessity minor offense provision cassation procedure allontanamento nonostante motivi di salute asilo di cittadino eritreo ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ITRI GERARDO nato a FROSINONE il 29/09/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di D'Itri Gerardo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta materiale che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato a giustificazione della riscontrata evasione;

Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso (mancata applicazione del fatto di lieve entità), non è stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r tore Il Presidint