Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21770/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints; facts support resistance charge and procedural translation error is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints regarding facts rather than legal errors. The defendant argued against a conviction for resistance to authority and the lack of translation during the trial, but the court found the conduct dangerous enough to justify the charge and deemed the translation issue unfounded given the defendant's non-detention status. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints without legal error are inadmissible; procedural defects like translation omissions are unfounded if the accused was not detained and properly notified.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to authority inadmissible appeal factual complaints translation of accused court costs and fine rinuncia al dibattimento orale disobbedienza alla decisione dell'autorità facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 596 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIGIA SIMONE nato a ROMA il 02/06/1983 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Simone Deligia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare il reato di resistenza per la pericolosità che ne aveva contrassegnato la condotta di guida. Manifestamente infondato, in presenza di trattazione con rito carolare, la mancata traduzione dell'imputato all'udienza di discussione, anche tenuto conto che non risultava lo stato di detenzione del predetto e in presenza di notifica al domicilio eletto presso il difensore di fiducia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglier elatore Il Preside