Italian Court dismisses appeal as mere complaints; facts support resistance charge and procedural translation error is unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints regarding facts rather than legal errors. The defendant argued against a conviction for resistance to authority and the lack of translation during the trial, but the court found the conduct dangerous enough to justify the charge and deemed the translation issue unfounded given the defendant's non-detention status. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints without legal error are inadmissible; procedural defects like translation omissions are unfounded if the accused was not detained and properly notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIGIA SIMONE nato a ROMA il 02/06/1983 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Simone Deligia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare il reato di resistenza per la pericolosità che ne aveva contrassegnato la condotta di guida. Manifestamente infondato, in presenza di trattazione con rito carolare, la mancata traduzione dell'imputato all'udienza di discussione, anche tenuto conto che non risultava lo stato di detenzione del predetto e in presenza di notifica al domicilio eletto presso il difensore di fiducia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglier elatore Il Preside