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Ordinanza — n. 21769/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reviewing sentencing discretion and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for tax evasion, arguing that the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances and improperly examined documentary evidence. The court ruled that the assessment of sentencing discretion and the evaluation of mitigating factors remain the exclusive domain of the trial judge, provided the lower court's reasoning is exhaustive and logical.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek to review the trial judge's assessment of sentencing discretion and the application of generic mitigating circumstances, which are reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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tax evasion conviction sentencing discretion review generic mitigating circumstances inadmissible appeal appellate court reasoning allontanamento malgrado rischio di persecuzione esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERBANICA IONUT SORIN nato a FOCSANI( ROMANIA) il 25/05/1992 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Serbanica Ionut Sorin; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, reiterati con la memoria difensiva, involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione valorizzando la durata della condotta di evasione (pag. 2 della sentenza impugnata).

Il ricorso è anche manifestamente infondato nella parte in cui deduce, su tale aspetto, il mancato esame della produzione documentale della difesa (la pretesa eccessività della pena inflittagli dal Tribunale di Focsani che costituiva il titolo della misura della detenzione domiciliare violata) il cui contenuto è stato implicitamente disatteso dalle ragioni che, in positivo, giustificavano il diniego; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere rela Il