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Ordinanza — n. 21767/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on evasion charges as penalty and sentencing issues are reserved for trial courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giampaolo Mazzeo inadmissible for lack of admissibility in the jurisdictional review phase. Mazzeo challenged the first-instance conviction for evasion, arguing regarding the minimum statutory penalty, the non-application of generic mitigating circumstances, and the calculation of the external continuation increase. The court ruled that these arguments concern the sanctioning treatment, which falls exclusively within the trial judge's discretion and requires a reasoned decision on prior criminal records and penalty adjustments, thus precluding scrutiny at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals concerning the substantive determination of the penalty, the application of mitigating circumstances, and the calculation of increases for external continuation are reserved to the court of first instance and cannot be examined in the jurisdictional phase if supported by exhaustive reasoning.

Parole chiave

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evasion crime penalty determination mitigating circumstances external continuation jurisdictional admissibility sanctioning treatment cassation review evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIAMPAOLO nato a SIRACUSA il 26/09/1976 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Mazzeo Giampaolo; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso, relativi alla pena, determinata nel minimo edittale, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e alla misura dell'aumento per la continuazione esterna, in relazione ad altra condanna per il reato di evasione commesso il 23 luglio 2014 e determinata in mesi due di reclusione, involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione sia ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali, sia ai fini della misura della pena applicata in aumento determinata, rispetto alla precedente condanna a mesi otto di reclusione, in mesi due di reclusione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r‘lat re Il P