Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were generic and repetitive of lower court analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Leonardo Rapattoni inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rapattoni challenged the second-instance conviction for insult under Article 341-bis of the Penal Code, arguing the lower court failed to properly assess the credibility of the victim's statements and ignored his family's testimony. The court rejected these arguments, noting that the appeal grounds were merely generic repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and rejected with correct legal arguments in the judgment under appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPATTONI LEONARDO nato a ORTONA il 28/05/1996 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rapattoni Leonardo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato il contenuto dell'annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, sulla piazza, di più persone.
Né colgono nel segno i rilievi sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che sono state oggetto di puntuale analisi da parte dei giudici del merito e che il ricorrente contesta allegando dichiarazioni di propri congiunti, peraltro lontani dal luogo dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere re Il Pr