Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding mitigating circumstances in assault case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zenin Yulia inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances to her assault on a police officer, arguing the violent context should have been considered. The court rejected this, noting the lower court correctly denied mitigation despite the context, rendering the appeal legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly denies generic mitigating circumstances based on the specific context of the offense, and the appellant fails to demonstrate a violation of law or motivation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENIN YULIA nato a MOSCA( RUSSIA) il 06/08/1977 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Zenin Yulia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegata valorizzando il "contesto" violento in cui deve essere inserita la condotta di cui all'art. 337 cod. pen., anche per le lesioni, sia pure lievi, cagionate all'agente di polizia intervenuto per il controllo dell'imputata che era stata sorpresa mentre colpiva auto parcheggiate con la propria borsa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglier stensore Il Pres,gente