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Ordinanza — n. 21758/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation rather than correcting legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Carmosino Assunta inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, alleging violations of law and motivation regarding the psychological element of the crime. The court determined the appeal was merely an attempt to re-evaluate factual findings rather than correct a genuine legal error, as the lower courts had correctly assessed the existence of official authorizations for her absence.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging violations of law or motivation is inadmissible if it is merely assertive of defects not found in the sentencing determination and aims solely at a factual re-evaluation of evidence already evaluated by the trial courts.

Parole chiave

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evasion crime inadmissible appeal factual re-evaluation psychological element procedural costs Article 385 penal code Cassation jurisdiction pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMOSINO ASSUNTA nato a NAPOLI il 22/02/1980 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carmosino Assunta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, sulla scorta dell'esame delle autorizzazioni effettivamente rilasciate, che l'imputata si fosse allontanata dal domicilio su autorizzazione del magistrato di sorveglianza;

Ritenuto che i motivi di ricorso sull'eccessività della pena, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva sono generiche, perché meramente assertive della denuncia di vizi non ravvisabili nella determinazione del trattamento punitivo puntualmente giustificato richiamando i precedenti dell'imputata e, ai fini del giudizio di pericolosità, l'attualizzazione del negativo giudizio sulla personalità in forza del fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglie latore Il