Italian Court dismisses appeal on evasion charges as lower court correctly admitted direct evidence via witness list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Festa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Festa argued that his mother's testimony was improperly excluded, claiming the first-instance judge failed to recognize her statement as direct evidence regarding why he did not answer the doorbell. The court ruled that the appellate judge correctly admitted the testimony through the witness list procedure, thereby rejecting the claim that the first-instance judgment required censorship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 190 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly admits evidence requested by the defendant through the witness list, as this constitutes direct proof rather than requiring a new evidentiary phase.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/11/1980 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Festa Giuseppe; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello che ha rilevato come la prova richiesta dall'imputato fin dal primo grado non costituisse prova contraria ma prova diretta la cui assunzione avrebbe dovuto essere richiesta con la lista testi.
La madre dell'imputato, infatti, viveva in appaitamento distinto da quello in cui il figlio era ristretto e avrebbe dovuto essere sentita sulle probabili ragioni per le quali questi non aveva udito il campanello a fronte dell'accertamento dei verbalizzanti che avevano udito lo squillo del citofono e del campanello dall'esterno dell'abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere relatore Il Presi e