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Ordinanza — n. 21753/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by De Rosa Giovina inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant challenged a second-instance conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, arguing against the application of a substitute penalty. The court rejected these claims because the lower court's detailed reasoning correctly identified the appellant's repeated prior precedents and her failure to attend the UEPE interview as justifying the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The Supreme Court holds that appeals against criminal convictions are inadmissible when the lower court's exhaustive reasoning demonstrates that the arguments regarding the non-application of a substitute penalty are manifestly unfounded based on the defendant's concrete behavior and prior record.

Parole chiave

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criminal evasion charges substitute penalty application appeal inadmissibility UEPE interview failure manifestly unfounded arguments obbligo di comparizione all'udienza procedimento in contumacia rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIOVINA nato a LANCIANO il 11/06/1963 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di De Rosa Giovina; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati alla stregua della esa5tiva motivazione dei giudici di appello sulla mancata applicazione della pena sostitutiva: i reiterati precedenti e il concreto comportamento dell'imputata (che non si era presentata al colloquio presso l'UEPE, funzionale alla valutazione della praticabilità della sostituzione) giustificano le conclusioni della Corte di appello.

Gli ulteriori motivi sono indeducibili poiché l'imputata aveva rinunciato agli ulteriori motivi di appello, oggi riproposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglie relatore Il Preside