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Ordinanza — n. 21752/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Salvatore Velardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the substantive arguments regarding the crime of evasion and sentencing excessive to be merely repetitive of the lower court's findings on facts and responsibility. Additionally, the procedural claim concerning the abbreviated trial was rejected as irrelevant to the existence of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must not be generic or merely reproductive of lower court findings; procedural defects regarding trial methods are inadmissible if the core crime exists.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection evasion crime prosecution procedural defect dismissal Italian Supreme Court sentencing excessiveness review abbreviated trial procedure aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELARDO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 10/10/1971 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Salvatore Ve?lardo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza che, in epigrafe, riporta altra imputazione anche tenuto conto che i motivi di ricorso fanno riferimento proprio al reato di evasione) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, nonché manifestamente infondati con riguardo alla eccessività della pena ed alla mancata esclusione della recidiva, giustificati dai precedenti penali, anche specifici, e dall'assenza di resipiscenza, ai fini dell'attualità della pericolosità;

Ritenuto, altresì, manifestamente infondato anche il motivo in rito (la mancata definizione del processo con rito abbreviato condizionato per la non necessità della prova richiesta). La Corte di appello ha condiviso le conclusioni del giudice di primo grado poiché la richiesta di escutere un teste era irrilevante ai fini della sussistenza del reto (l'imputato aveva giustificato l'allontanamento dall'abitazione sostenendo di dover riattivare il contatore che, tuttavia non si trovava in strada, ove veniva controllato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere ator