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Ordinanza — n. 21751/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals due to lack of special counsel and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals of Cavallo and Pellicani inadmissible de plano. Pellicani's appeal was rejected because it was filed personally instead of by a qualified special defense attorney, while Cavallo's appeal was dismissed for containing manifestly unfounded grounds and arguments already covered by the defendant's waiver of appeal. The court ruled that the appeals violated procedural requirements and exceeded the scope of reviewable issues.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals must be filed by a special defense attorney; appeals containing manifestly unfounded grounds or covered by a waiver of appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense attorney manifestly unfounded waiver of appeal Cassa delle ammende condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 599- bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLO MICHELE nato a MODUGNO il 20/04/1972 PELLICANI VINCENZO nato a BARI il 27/01/1972 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi di Michele Cavallo e Vincenzo Pellicani avverso la sentenza indicata nel preambolo.

1. Rilevato, quanto all'atto di impugnazione di Pellicani, che esso è stato proposto personalmente dall'interessato mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

3. Rilevato, quanto agli atti di impugnazione sottoscritti dai difensori di Cavallo, che quello a firma dell'avv. Salvatore Campanelli espone motivi attinenti il trattamento sanzionatorio, che si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli non manifestamente illeciti della Corte distrettuale che ha determinato la pena, detentiva e pecuniaria, dando conto della misura, peraltro assai contenuta anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della disapplicazione della recidiva, e, per converso, valorizzando negativamente ia personalità dell'imputato e la sua accentuata pericolosità sociale desunta dai precedenti penali.

4. Il ricorso a firma dell'avv. Domenico Di Ciaula propone un primo motivo manifestamente infondato posto che risulta dagli atti che la rinuncia ai motivi è stata legittimamente operata dal sostituto processuale a ciò espressamente autorizzato dal difensore di fiducia munito di procura speciale ed un secondo motivo non consentito perché relativo a capi e punti sui quali, a seguito dlela rinuncia, si è già formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. D'altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle 7-Y prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

5. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Co