Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appellate review and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Giraldin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the first ground for appeal was not previously examined by the appellate court as required by law, while the second ground was deemed generic and failed to critically engage with the appellate court's reasoning regarding mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the procedural prerequisites for review or provide a substantive legal argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Appeals must be examined by the appellate court before reaching the cassation court, and grounds must be specific and critical of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRALDIN ANGELO nato a MOTTOLA il 15/08/1982 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; è
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminato il ricorso di Angelo Giraldin avverso la sentenza indicata nel preambolo.
1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo non può essere preso in esame perché non previamente sottoposto al vaglio del giudice di appello così come previsto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere generico, non si confronta criticamente con il reale contenuto della motivazione che ha posto a fondamento della denegazione delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di elementi valorizzabili a tal fine a fronte della personalità negativa dell'imputato, desunta dai precedenti penali così rilevanti da avere giustificato l'applicazione della recidiva.
5. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il resi