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Ordinanza — n. 21749/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaints regarding joint crime unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sillah Muhammed inadmissible, ruling that his complaints regarding the application of Article 81 of the Criminal Code were manifestly unfounded. The appellant argued that two separate convictions should be treated as a single criminal design due to the same violated norm and temporal proximity, but the court found the crimes committed a year apart with different modalities lacked the necessary unity of criminal intent. Consequently, the court rejected the request to apply the joint crime discipline and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The court must reject appeals manifestly unfounded where the alleged unity of criminal design cannot be deduced from the facts, as separate crimes committed with different modalities and temporal gaps do not demonstrate an original unitary conception.

Parole chiave

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joint crime unity manifestly unfounded appeal Article 81 Criminal Code criminal design identity inadmissible appeal temporal proximity different modalities momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH MUHAMMED nato il 01/01/1998 avverso l'ordinanza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Sillah Muhammed di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze a) Tribunale di Roma del 30/4/2019 (per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commesso a Roma il 29/4/2019) e b) Tribunale di Roma del 6/6/2020 (per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e 582, 585 commessi a Roma il 5/6/2020);

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i fatti oggetto delle sentenze si riferiscono alla violazione della stessa norma e si inseriscono nel medesimo contesto spazio temporale; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a distanza di un anno e con modalità diverse e come tale elementi, in assenza di altri degli altri indici richiesti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, impongano di escludere che gli stessi siano il frutto di un'originaria ideazione unitaria (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.