Cassation court dismisses appeal due to lack of standing by an unregistered lawyer under Art. 613 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a lawyer not enrolled in the special register. The appellant, Llobani Elvis, had been convicted of a minor offense, and his defense argued for a specific legal application regarding the crime's existence. The court ruled that the procedural defect of the lawyer's registration status rendered the appeal invalid under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 593, comma 3 c.p.p.: An appeal filed by a lawyer not enrolled in the special register of the Court of Cassation is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: LLOBANI ELVIS nato il 28/10/1983 avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di MACERATA" clato anQ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN Rilevato che il Tribunale di Macerata, con sentenza del 15/11/2022, ha condannato alla pena di 1.000,00 di ammenda Llobani Elvis in relazione al reato di cui all'art. 4 D.Lgs 110/1975; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec